Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende:

          a) per «promozione», la pubblicizzazione delle condizioni di acquisto dei prodotti in commercio negli «outlet»;

          b) per «outlet»:

              1) un esercizio commerciale nel quale un imprenditore rivende professionalmente e continuativamente al consumatore finale merci appartenenti al settore moda, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data della vendita stessa o che presentano difetti non occulti di produzione;

              2) un centro commerciale, denominato «factory outlet center», avente le caratteristiche di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, composto da esercizi commerciali, come definiti al numero 1) della presente lettera, la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso.

 

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